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Ordinanza — n. 12192/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of subjective intent and sentencing errors for fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12192/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of subjective intent and the denial of mitigating circumstances. The appellant contended that specific intent was missing due to unmentioned prior convictions, while the lower court found the reasoning logical and sufficient. The supreme court ruled that re-arguing points already dismissed in the appellate stage violates procedural rules, necessitating dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 640-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 20-bis cod. pen.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected by the court of appeal or lacking logical foundation are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subjective intent fraud mitigating circumstances denial procedural repetition bar cassation review limits ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 640-bis cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag.
Art. 20-bis cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
art. 62-bis cod. pen
3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 20-bis cod. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACCIO GIOVANNI nato a QUALIANO il 26/08/1964- / avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI.' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Giaccio, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-bis in ordine alla mancanza dell'elemento soggettivo non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, secondo la quale integra il dolo specifico l'omessa menzione della passata condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia il diniego della pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen.

è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

4) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.M