Italian Court dismisses appeal for abuse of road occupation, rejecting new fact-finding and sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of criminal liability for illegally occupying a public road, arguing for a different factual reconstruction and lenient sentencing. The court rejected these claims, emphasizing that the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own judgment on sentencing discretion reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633, 639-bis, 131-bis, 132, 133, 20-bis cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its judgment on sentencing discretion, rendering appeals challenging factual reconstruction or sentencing grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERMINIELLO GRAZIA/natm CAPRI il 31/10/1978 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI f dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Grazia Terminiello, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la conferma della condanna per il reato residuo di cui al capo f) di imputazione (artt. 633 e 639-bis cod. pen.) non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha confermato la penale responsabilità dell'imputata per il reato in questione; che la Corte di appello di Napoli ha evidenziato alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata che dal verbale del sopralluogo effettuato dalla Guardia di Finanza e dalla testimonianza del perito edile emerge che parte della strada comunale via Vecchia Grotta Azzurra (25 ml circa) era stata accorpata alla proprietà privata; considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, difettando la condotta idonea ad integrare il reato di occupazione abusiva di strada pubblica, sulla base della diversa lettura del verbale stenotipico del 20 aprile 2022, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 4), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della pena sostituiva di cui all'art. 20-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità; che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi ,/enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; 21.che il giudice di merito non ha ritenuto sussistente i presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione delle modalità della condotta e della non esiguità del danno; non ha ravvisato alcun elemento positivamente apprezzabile ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante l'atteggiamento dell'imputata durante il giudizio (la ricorrente è rimasta assente e non ha ammesso gli addebiti), oltre, la durata permanente della condotta abusiva, alla luce della quale non è stata possibile neppure l'applicazione della pena alternativa alla detenzione, attesa la ravvisata prognosi sfavorevole sull'adempimento degli obblighi connessi alla pena sostitutiva, espressa sulla base dell'analisi delle condotte ritenute in sentenza (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.M