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Ordinanza — n. 12188/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as facts and sentencing are within lower court's discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12188/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the conviction for crimes under Articles 474 and 648 of the Penal Code and the denial of the minor offense mitigation under Article 131-bis. The court ruled that the lower court's factual reconstruction and sentencing decisions were free from logical or legal flaws and thus within its proper authority.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The court of appeal's assessment of facts and application of the minor offense mitigation are within its exclusive discretion and cannot be re-evaluated by the court of cassation.

Parole chiave

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court of cassation inadmissible appeal factual reconstruction minor offense mitigation judicial discretion penal code costs order motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 474 c.p.
Art. 648 c.p.
Art. 131-bis c.p.
3); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento dell'istituto della lieve entità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
3); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento dell'istituto della lieve entità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUANG AIFEN nato il 12/09/1965 ì4-1 c‘N ravverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Aifen Huang, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha confermato la responsabilità dell'imputata esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento dell'istituto della lieve entità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto il giudice di merito ha motivato il diniego in,considerazione delle modalità della condotta e della non esiguità del pericolo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli 9-131-tql- DEPOSITATA A R 2026 ft F