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Ordinanza — n. 12187/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as facts are exclusively within trial court's power to evaluate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12187/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for counterfeiting, arguing the evidence was insufficient. The court rejected this, stating that re-evaluating factual evidence and witness credibility is the exclusive domain of the trial judge, not the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual evidence or witness credibility, reserving such assessment exclusively to the trial judge who must base decisions on logical and legal sound reasoning.

Parole chiave

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criminal liability counterfeiting appellate review factual evaluation inadmissible appeal ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHTREZI GENCI nato il 19/04/1984 ALQAMA avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Genci Shtrezi, rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., in ordine alla prova della condotta materiale e del dolo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto pienamente provata la penale responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni del teste della polizia giudiziaria, del palese carattere della contraffazione e dell'assenza di elementi di segno contrario, nonché di qualsiasi giustificazione circa la patente di guida contraffatta di cui l'imputato era in possesso (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M