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Ordinanza — n. 12186/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12186/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the legal ground raised. The appellant argued for a violation of law based on the reasoning of the lower court's judgment, but failed to specify the exact elements supporting the criticism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to allow the appellate judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A legal ground for appeal must be specific and determinate, failing if it merely states a generic violation without identifying the precise elements underlying the criticism.

Parole chiave

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generic legal ground inadmissible appeal specificity requirement Criminal Procedure Code supervisory power tardivo pagamento delle spese produzione tardiva di documenti tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZILLO GIUSEPPE/nato a SAN FELICE A CANCELLO il 25/07/1986) avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Tanzillo, rilevato che l'unico motivo di ricorso sulla legittimità della motivazione "per relationem" della sentenza di condanna per violazione di legge, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.M