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Ordinanza — n. 12184/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting fact reconstruction beyond first instance findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12184/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Elena Piconia inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability under Article 648-bis of the Penal Code, arguing against the court's factual assessment. The court rejected these claims, noting that the second-instance judge correctly established both subjective and objective elements of the crime and that the appellant offered no alternative factual narrative.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal in cassation is inadmissible if it attempts to reconstruct facts using evaluation criteria different from those adopted by the court of first instance, as the supreme court reviews only legal application, not factual re-evaluation.

Parole chiave

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criminal liability factual reconstruction cassation admissibility subjective element objective element legal review costs order ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elena Piconia, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 648-bis cod.
Art. 640 cod. pen.
3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura la mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 640 cod.
art. 648-bis cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elena Piconia, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 648-bis cod. pen.
art. 640 cod. pen
3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura la mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICONIA ELENA n to a TORRE ANNUNZIATA il 20/04/1964ai avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;e

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elena Piconia, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 648-bis cod. pen. è manifestamente infondato e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Napoli ha ritenuto sussistenti sia l'elemento soggettivo sia quello oggettivo del reato in questione e ha sottolineato che l'imputata non ha fornito una ricostruzione alternativa e che la denuncia di smarrimento è stata presentata soltanto dopo l'illecito versamento (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura la mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen. in ordine al concorso nel reato presupposto è manifestamente infondato; che il giudice di secondo grado non ha ravvisato elementi indicativi della partecipazione della ricorrente nel reato di truffa, avendo la ricorrente messo a disposizione la sua postepay con la consapevolezza (anche in termini di dolo eventuale) che il transito di denaro sul suo conto in uno con il successivo prelievo agevolasse e rendesse impossibile il tracciamento delle somme di illecita provenienza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e co P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Massimo Perrotti Lucia Aielli e t-