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Ordinanza — n. 12183/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming necessity defense for illegal occupation and suspends sentence due to habitual conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12183/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that illegal property occupation was justified by necessity to avoid grave personal harm. The appellant voluntarily invaded the property, failing to prove an immediate, unavoidable danger to life or fundamental rights, whereas the lower court correctly noted the habitual nature of the conduct. Consequently, the conviction for offenses under Articles 633 and 639-bis of the Penal Code stands, and the request for conditional sentence suspension was also denied.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: The defense of necessity requires an actual and transient danger to life or fundamental rights, not merely a need for housing, and habitual reoffering precludes conditional sentence suspension.

Parole chiave

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state of necessity defense illegal property occupation conditional sentence suspension grave personal danger habitual criminal conduct tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Art. 633 cod. pen.
Art. 639-bis cod. pen.
Art. 163 cod. pen.
2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen.
Art. 2 Cost.
art. 54 cod. pen
art. 2 Cost
art. 163 cod. pen
2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Rv. 278520
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTO VINCENZO nato a NAPOLI il 23/11/1964 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Perfetto, rilevato che il primo motivo di ricorso che censura il diniego della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. (capo D) di imputazione) è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Rv. 278520); che, nel caso di specie, il giudice di merito non ha ritenuto dedotti elementi atti a dimostrare il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non diversamente gestibile, giacché il ricorrente ha volontariamente invaso l'immobile di proprietà dell'A.C.E.R. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen.

è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio la reiterazione nel tempo della condotta illecita, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito che non scade nell'illogicità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M