Attempted robbery conviction upheld; lack of material profit does not negate the crime's completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted robbery. The appellant argued that the crime was not consummated because the keys were not physically removed due to police intervention, and that no material profit was obtained. The court rejected this, ruling that robbery does not require actual material gain, as the defendant's intent and actions to deprive the victim of the keys were sufficient to establish the crime, with the police intervention merely constituting an attempt regarding the specific item.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 628 cod. pen.; In robbery, unjust profit need not be material but can be any advantage sought through the act of deprivation, and failure to remove specific items due to external intervention constitutes attempted robbery if the intent was clear.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO GIUSEPP5nato a SIRACUSA il 25/03/1994; avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Bosco, rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui nel delitto di rapina l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretizzarsi in un'utilità materiale, potendo consistere in qualsiasi vantaggio che l'agente mira a conseguire attraverso la condotta di sottrazione ed impossessamento del bene, con violenza o minaccia (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104); che, nel caso di specie, la mancata effettiva sottrazione delle chiavi da parte del ricorrente per via dell'intervento della polizia penitenziaria rende l'evento idoneo ad essere qualificato in termini di tentativo, essendo gli atti univocamente diretti a perseguire l'intento criminoso (si veda pag. 4 della condotta impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.M