Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and procedural renewal issues under Italian Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing reduction and the lack of a renewed trial session, arguing for generic mitigating circumstances and procedural renewal. The court rejected these claims, stating that sentencing discretion belongs to the trial judge and the new arguments merely repeated those already dismissed in the second instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that sentencing gradation, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretion of the trial judge in accordance with established principles, and appeals based on procedural renewals must present specific, arguable criticisms rather than mere repetitions of prior disallowed grounds.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINO SABATINO nato a SARNO il 08/01/1979 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sabatino Mancino, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio irrogato ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., a seguito della derubricazione dell'originaria imputazione ex art. 648-bis cod. pen. in 648 cod. pen. all'esito del giudizio di secondo grado, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, il giudice di merito ha ritenuto la pena proporzionata in considerazione del valore del bene detenuto e dei precedenti specifici riportati dall'imputato (si veda pag. 10 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichi P.Q.M