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Ordinanza — n. 12180/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12180/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning on criminal liability was generic and failed to specify the elements of the challenge required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, finding the original judgment's motivation logically sound and sufficiently detailed to allow the appellate judge to exercise their review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 640 c.p.; The appeal must specify the elements of the challenge; generic grounds lacking specific elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specific elements criminal liability Art. 581 c.p.p. tardivo pagamento delle spese eccezioni processuali tardive ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 640 c.p.
art. 640 cod. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACAR LUCA nato a NAPOLI il 14/04/1969 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Nacar, rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il denunciato vizio di motivazione è, pertanto, manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 3 della sentenza impugnata, ove risulta pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato in questione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.M