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Ordinanza — n. 12178/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for criminal liability as facts are within trial court's exclusive evaluation power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12178/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal liability under specific penal codes, but the court ruled that re-evaluating factual elements is exclusively the trial judge's prerogative. Consequently, the appeal was rejected because it attempted an impermissible reconstruction of facts using criteria different from those applied by the first-instance court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts using different criteria; such evaluation is exclusively reserved to the trial judge.

Parole chiave

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criminal liability appeal factual evaluation power Cassation inadmissibility exclusive trial court reconstruction of facts tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO DAVIDE nato a NAPOLI il 09/12/1973 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Napolitano, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640-ter cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, in quanto risultano integrati gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato in contestazione ed in considerazione dell'esaustivo quadro probatorio emerso nel giudizio di primo grado (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (ex multis Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli