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Ordinanza — n. 12176/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for driving with modified license plate and fleeing police.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12176/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding his awareness of the contents of his bag and the application of the crime of continued offense. The court rejected these arguments, noting that the appellate court properly addressed the appellant's evasion of law enforcement and the presence of another participant in the criminal act.

Regesto Legislator

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Art. 110 and 707 of the Penal Code; Art. 131-bis of the Penal Code: The Court of Cassation cannot substitute its own factual assessment for that of the Court of Appeal when the lower court has adequately motivated its findings on the defendant's awareness of the crime and the circumstances of the continued offense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual assessment substitution continued offense penalty modified license plate evasion of law enforcement documenti mancanti produzione tardiva di documenti ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 707 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA RAFFAELE nato a NAPOLI il 17/06/1991 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Marra, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen., in ordine alla consapevolezza del contenuto dello zaino a bordo del motociclo Piaggio Carnaby, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Napoli ha assolto il proprio onere motivazionale sulla base della circostanza che era l'imputato alla guida del motociclo recante targa modificata mediante l'apposizione di un adesivo e dalla fuga dopo avere notato le forze dell'ordine (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e del vincolo della continuazione è manifestamente infondato, in quanto il giudice di secondo grado non ha accolto la richiesta in considerazione della partecipazione di un secondo soggetto e delle modalità della condotta (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia il trattamento sanzionatorio irrogato in ordine all'aumento operato a titolo di contravvenzione, applicando l'istituto della continuazione con i fatti già giudicati, è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli DEP TTA ti\J C: 31 M 6 ft Fu )2 rio 34,4 .1 i iS -z