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Ordinanza — n. 12175/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and improper factual reconstruction attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12175/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was rejected for being too generic to allow the reviewing judge to exercise its supervisory role, while the second ground was barred because it attempted to reconstruct facts using criteria different from those used by the lower court. The third ground regarding leniency was deemed unfounded given the lower court's reliance on established precedents.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 635 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen. Appeals must specify factual grounds for review; attempts to reconstruct facts using different evaluative criteria than the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual reconstruction supervisory role subjective element particular leniency procedural requirements ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 635 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
5 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso che lamenta il rigetto della richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
art. 635 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
5 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso che lamenta il rigetto della richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PRIMA GIOVANNI nato a MAZZARINO il 09/06/1984 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Di Prima, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 535, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 635 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento; che la Corte di appello di Caltanissetta ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo generico, in quanto dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso che il ricorrente si è "schiantato" con la propria auto contro la saracinesca a seguito di un'animata discussione con Cristian Leonardi (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso che lamenta il rigetto della richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda pag.

5) ha posto a base del rigetto della richiesta i numerosi precedenti penali, anche specifici; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli tN