Cassation court dismisses appeal claiming excessive base sentence and aggravating increases as within trial court discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the base sentence and increases for continuation were excessive, but the court found this argument legally unfounded. The court ruled that sentencing discretion, including base sentencing and adjustments for aggravating or mitigating circumstances, belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The determination of the base sentence and the application of increases or decreases for aggravating and mitigating circumstances, including those for continuation, falls within the discretionary power of the trial judge, which is exercised in accordance with established principles.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI MANUEL nato a ROMA il 28/08/1984 I avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Manuel Parisi, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta genericamente l'eccessività della pena base e la misura degli aumenti disposti per la continuazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), come pure deve ritenersi per la negazione delle circostanze attenuanti generiche e che del resto il motivo di ricorso speso sul tema manifesta evidente aspecificità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli 4