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Ordinanza — n. 12172/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12172/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued against the lower court's refusal to consider a minor offense and its classification of the recidivism as contested. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already examined and dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must contain specific, reasoned criticisms of the lower court's decision; mere repetition of previously examined points without new argumentation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of lower court points recidivism contested procedural dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE DANIELE nato a ROMA il 17/09/1986 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Iodice, Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quale si censura la decisione di appello di non considerare il fatto minimamente offensivo lesivo o patrimonialmente tenue e quella di confermare la decisione di ritenere la recidiva qualificata contestata, sono inammissibili, in quanto fondano su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con congrua ed adeguata argomentazione aderente alle circostanze del fatto.

Tali doglianze devono, pertanto, ritenersi non specifiche ma meramente apparenti, poiché non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre, senza un effettivo confronto con la motivazione resa, questioni già esaminate e superate ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e de