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Ordinanza — n. 12170/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of argumentation and overstepping merits review powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12170/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to address a specific testimonial source and incorrectly valued evidence compared to the victim's account. The court rejected this, noting the first ground was unfounded as the testimony was identical to the victim's narrative, and the second ground was impermissible as it sought a new factual reconstruction reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment for the trial judge's reasoned conviction, and must reject appeals based on alleged omissions of argumentation if the lower court's reasoning is logically sound.

Parole chiave

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lack of argumentation overstepping merits review factual reconstruction trial judge powers inadmissible appeal deposizione inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare sufficienza della testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELEO ANTONIO nato a CITTANOVA il 25/09/1965 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Deleo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'omessa risposta argomentativa alla richiesta rivolta con i motivi di gravame di esplicitamente voler valorizzare una specifica fonte testimoniale assunta in primo grado, asseritamente incompatibile nei contenuti narrativi con quando descritto dalla persona offesa, è manifestamente infondato nelle premesse, atteso che la Corte non ha rivalutato il secondo testimoniale in quanto dalla lettura della sentenza di primo grado esso appariva in tutto sovrapponibile al narrato della persona offesa; che con il secondo motivo si censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, chiedendo una nuova e diversa valutazione alternativa del fatto; motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); nel caso di specie, correttamente la Corte ha ritenuto insuperabile la prova testimoniale offerta dagli offesi, per quanto anche confermata nei contenuti dal teste che la difesa avrebbe voluto maggiormente valorizzato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M