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Ordinanza — n. 12169/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on fraud conviction due to inadmissibility of re-evaluating factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12169/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to adequately address alternative factual scenarios regarding the fraud charges. The court rejected this, noting that the lower court's reasoning was sound and that the cassation court cannot re-evaluate the evidence or substitute its own factual assessment for that of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4, ultimo periodo c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or substitute its own factual assessment for that of the trial court, rendering appeals based on a different reconstruction of facts inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal re-evaluation of evidence factual findings preclusion fraud conviction cassation review limits abbandono del procedimento per truffa difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 4, ultimo periodo c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECCAR' ANDREA nato a TORINO il 18/02/1966 I avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Beccari ed i motivi nuovi trasmessi in data 5 febbraio u.s., che seguono la sorte processuale dei motivi originari (art. 585, comma 4, ultimo periodo); ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza di norme processuali ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa contestato, sostenendo che i giudici di appello (in un caso di cd. doppia conforme) non hanno adeguatamente argomentato in ordine alla diversa prospettazione dei fatti proposta con i motivi di gravame, non è ammissibile nella sede di legittimità, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente dal vizio dedotto, la Corte territoriale ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, valorizzando l'assoluta attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa ai fini della prova degli artifizi patiti e del raggiro sopportato a fini patrimoniali; che le doglianze proposte appaiono esclusivamente finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, del tutto estranee al sindacato di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Lucia Aielli _