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Ordinanza — n. 12168/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible factual reconstruction by reviewing facts instead of legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12168/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to reconstruct facts using criteria different from those of the trial judge. The appellant argued the lower court's motivation was incorrect, but the court held that reviewing factual elements is exclusively the trial judge's power. Consequently, the appeal was rejected as it sought an impermissible re-evaluation of facts rather than a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; The court of cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts, reserving such assessment exclusively to the judge of merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction judicial review limits trial judge power cassation jurisdiction esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOUTHAR OUSSAMA nato il 28/12/1999 I avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Oussama Kouthar, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); nel caso di specie, correttamente la Corte ha ritenuto non incrinato dai motivi di gravame l'accertamento della responsabilità svolto all'esito del giudizio di primo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteM simo Perrotti Lucia Aielli 44tec,tz /C112‘í , 6