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Ordinanza — n. 12167/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural violation and motivation defect due to superfluous evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12167/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant alleged a procedural violation under Article 603 of the Code of Criminal Procedure regarding the refusal to renew investigative proceedings. The court rejected this claim, noting the lower court's decision was based on the superfluous nature of the requested evidence and that the motivation defect was not manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 603 c.p.p.; The appeal alleging a procedural violation for the refusal to renew investigative proceedings is inadmissible if the lower court's decision rests on the superfluous nature of the evidence and the alleged defect in motivation is not manifestly unfounded.

Parole chiave

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procedural violation superfluous evidence motivation defect investigative proceedings inadmissible appeal esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALLIPARI SALVATORE nato a CARERI il 11/12/1968 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Callipari, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di inosservanza della norma processuale (art. 603 cod. proc. pen.), avendo la Corte rigettato la richiesta rinnovazione della istruttoria, ma sulla base della argomentata superfluità della prova (non nuova) richiesta; che pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione che si legge a pag. 4 della sentenza impugnata, è anche il denunciato vizio di motivazione, avendo la Corte diffusamente argomentato in proposito evidenziando tutti gli altri elmenti certi atti a circoscrivere la responsabilità del prevenuto per il fatto ascritto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore la PresidenteMassimo_Perrotti Lucia Aielli DECET TA IN C' 3 MAR 2026 Il FL, 3 I,