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Ordinanza — n. 12164/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judges under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12164/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the imposed sentence was excessive. The appellant argued the penalty violated legal limits, but the court held that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, remains with the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded due to the lack of legal basis for such challenges at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The assessment of sentence severity and the application of aggravating or mitigating circumstances constitute the discretionary power of the trial judge, which cannot be reviewed for excessiveness at the cassation level.

Parole chiave

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sentencing discretion excessive penalty cassation inadmissibility aggravating circumstances mitigating circumstances penal code provisions trial judge authority indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARIA MICHELE nato a BARI il 18/11/1971 ( avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Zaccaria, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), come pure deve ritenersi per la negazione delle circostanze attenuanti generiche e che del resto il motivo di ricorso speso sul tema manifesta evidente aspecificità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Lucia Aielli ì1-(Z