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Ordinanza — n. 12162/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence increase due to recidivism as inadmissible in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12162/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claim of excessive sentence increase based on recidivism is not permitted in legitimacy proceedings. The appellant argued the penalty was too high, but the lower court had already justified the increase by linking established facts with ongoing investigations regarding heightened danger and culpability. The court rejected this argument, noting the territorial court adequately fulfilled its motivational duty without logical flaws or legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The claim of excessive sentence increase based on recidivism is inadmissible in legitimacy proceedings as it pertains to the merits of the case, not the legality of the judgment.

Parole chiave

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recidivism penalty increase legitimacy proceedings admissibility excessive sentence claim Cassation inadmissibility motivational duty fulfillment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCO CARLO nato a BARLETTA il 07/01/1992 I avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Ricco, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'eccessività della pena, aumentata per l'apprezzata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato. La Corte territoriale ha infatti specificamente argomentato circa la accresciuta pericolosità ed il più intenso grado di colpevolezza proprio ponendo in relazione i fatti già accertati e quelli in corso di accertamento.

Nel caso di specie, l'onere motivazionale risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (cfr., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), con argomentazione immune da vizi di manifesta illogicità o da errori di diritto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e de