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Ordinanza — n. 12161/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12161/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal challenged the reclassification of the offense from 'handling' to 'careless purchase' but failed to provide new arguments. The court rejected this because the complaint merely repeated issues already examined and dismissed by the Court of Appeal without substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already examined and rejected by the lower court without providing specific, reasoned criticism of the judgment's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of lower court issues cassation procedural rules careless purchase offense ricettazione difesa contro le pratiche commerciali illecite grave tentazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA CARMELA nata a BARI il 27/04/1989 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmela Gravina, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto dal delitto di ricettazione nel meno grave reato di incauto acquisto, è inammissibile, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con congrua ed adeguata argomentazione aderente alle circostanze del fatto.

Tali doglianze devono, pertanto, ritenersi non specifiche ma meramente apparenti, poiché non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre, senza un effettivo confronto con la motivazione resa, questioni già esaminate e superate ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere est