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Ordinanza — n. 12160/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12160/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack was deemed generic and indeterminate. The appellant argued that the lower court's reasoning failed to specify the factual elements underlying the responsibility declaration for the crime in Article 648 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the original judgment's motivation was logically sound and that the appeal did not provide the necessary specific elements for the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the factual elements required for the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate motivation Criminal Procedure Code supervisory power factual elements requirement invocazione di motivi legali cosa generica causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIANA SALVATORE nato a BITONTO il 02/02/1977 ) avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;l IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Cianciana, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteM imo Perrotti Lucia Aielli ..