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Ordinanza — n. 12159/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible factual reconstruction by reviewing only legal motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12159/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the sole ground sought an impermissible factual reconstruction by the supreme court. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding the defendant's liability for possession of stolen goods without explanation. The court ruled that only the trial judge can evaluate facts, and the defendant's failure to justify the car's origin established guilt for attempted complicity.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements; it may only review legal motivation, and a defendant's failure to explain the origin of illicit goods constitutes guilt for attempted complicity.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction possession of stolen goods attempted complicity legal motivation review guida recidiva in stato di ebbrezza infrazione commessa per negligenza prova del dolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO NICOLA nato a CERIGNOLA il 04/05/1982 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Longo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, nella specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato a fronte dell'omessa giustificazione, da parte dello stesso, del possesso dell'autovettura provento di delitto. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, risponde del delitto di ricettazione colui che venga trovato nella disponibilità di beni di provenienza delittuosa, in assenza di elementi probatori idonei a ricondurre il possesso alla commissione del furto o del riciclaggio, qualora non fornisca una spiegazione attendibile in ordine alla provenienza del bene.

La consapevolezza dell'origine illecita può, infatti, essere desunta anche da elementi indiziari quali la qualità e le caratteristiche del bene, le modalità dell'acquisizione e l'omessa o insufficiente giustificazione circa la sua provenienza, circostanza quest'ultima logicamente compatibile con un acquisto in mala fede. A tal fine è sufficiente la configurabilità del dolo eventuale. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli CW.24IL