Cassation court dismisses appeal for inadmissible factual re-evaluation and excessive sentence claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the accuracy of the factual motivation and the excessive sentence. The appellant argued for a different factual reconstruction and lower sentencing, but the court held that re-evaluating facts and sentencing discretion belongs exclusively to the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's reasoning was free of logical or legal flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 628 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or sentence gradation, which remain within the exclusive discretion of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCOLO ANTONIO nato a BISCEGLIE il 06/05/1981 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Mascolo, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), con la misura della sanzione adagiata in prossimità del minimo edittale per il delitto tentato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M P.Q.M