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Ordinanza — n. 12157/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft via online platform, citing lack of evidence and established aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12157/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting both grounds for violation of law and defect of reasoning. The appellant offered no concrete evidence regarding how a third party accessed the stolen card, nor did any report of loss or theft exist. The court upheld the lower court's finding that online transactions inherently create victim vulnerability, constituting an aggravating circumstance under established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 640 comma 2 n. 2 cod. pen.: The appeal is inadmissible if it merely reiterates censure already examined by the court of first instance without presenting new concrete evidence or clarifying factual gaps regarding the means of obtaining the stolen property.

Parole chiave

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theft online platform aggravating circumstance vulnerability inadmissible appeal lack of concrete evidence third party access truffa in materia di credito abuso di carte-chèques usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 640 comma 2 n. 2 cod. pen.
articolo 640 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452
3 e 4 del provvedimento impugnato, evidenziando come l'utilizzo della piattaforma online, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sia di per sé idoneo a integrare la già menzionata circostanza aggravante (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452 - 01).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNI MARIO nato a NUORO il 31/01/1982 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Manni, - ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'articolo 640 cod. pen., deve ritenersi inammissibile in quanto meramente di produttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati egisattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito che, a pag. 3 del provvedimento impugnato, ha correttamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato il quale, nell'atto d'appello come nel ricorso per Cassazione, non ha offerto alcun elemento concreto a sostegno della propria tesi, né ha chiarito in che modo un soggetto terzo sarebbe potuto entrare in possesso della carta a lui intestata unitamente ai relativi codici di accesso, così da consentire operazioni di prelievo e pagamento.

Né risulta agli atti alcuna denuncia di smarrimento o di furto della carta medesima; osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa della vittima di cui all'articolo 640 comma 2 n. 2 cod. pen è altresì inammissibile in quanto meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese. Il giudice di merito, infatti, ha correttamente motivato, alle pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato, evidenziando come l'utilizzo della piattaforma online, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sia di per sé idoneo a integrare la già menzionata circostanza aggravante (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452 - 01).

In particolare, è stato sottolineato che l'impossibilità per l'acquirente di instaurare un contatto diretto e fisico con il venditore - il quale, peraltro, si è reso irreperibile - ha determinato una condizione di maggiore vulnerabilità della vittima, avvantaggiando l'agente e ostacolando ogni possibilità di immediata verifica o reazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli