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Ordinanza — n. 12155/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12155/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12155/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;

Regesto Legislator

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articolo 648 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 546 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12155/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di merito ha, infatti, correttamente motivato (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato), evidenziando come il comportamento abituale dell'imputata — gravata da plurimi precedenti per reati della stessa indole, in quanto lesivi del bene giuridico del patrimonio — costituisca elemento ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità, trattandosi di circostanze indicative di una non occasionale propensione a delinquere. Parimenti significativo è stato ritenuto il danno, anche di natura non patrimoniale, arrecato alla persona offesa, la quale custodiva nel dispositivo sottratto fotografie, immagini e dati personali, senza che il bene le sia stato restituito.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate forza di cosa giudicata materiale insufficienza materiale motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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articolo 648 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
art. 546 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRAO ANNA natg a PALERMO il 22/05/1991 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Anna Corrao, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputatq, per il reato di cui all'articolo 648 cod. pen., deve ritenersi inammissibile in quanto meramente di produttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito che, a pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato, ha correttamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputata; che, come correttamente osservato dai giudici di merito, il giudice può valorizzare, quale elemento sintomatico del dolo, l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto, trattandosi di circostanza che rivela una precisa volontà di occultamento, logicamente riconducibile a un acquisto in mala fede.

Nel caso di specie, la versione fornita dalla ricorrente non è attendibile dal momento che l'ex convivente della stessa riferisce di non avere alcun ricordo del grazioso donativo rivolto alla compagna, non potendo del resto sussistere dubbi di sorta sulla illecita provenienza della res, provento di delitto; osservato che altrettanto reiterativo e, dunque, inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di merito ha, infatti, correttamente motivato (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato), evidenziando come il comportamento abituale dell'imputata — gravata da plurimi precedenti per reati della stessa indole, in quanto lesivi del bene giuridico del patrimonio — costituisca elemento ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità, trattandosi di circostanze indicative di una non occasionale propensione a delinquere. Parimenti significativo è stato ritenuto il danno, anche di natura non patrimoniale, arrecato alla persona offesa, la quale custodiva nel dispositivo sottratto fotografie, immagini e dati personali, senza che il bene le sia stato restituito.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la relativa censura si appalesa inammissibile in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondata, a fronte di una motivazione immune da vizi logici o giuridici (v. ancora pag. 5 della sentenza impugnata). Deve, infatti, ribadirsi il principio affermato da questa Corte secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, dovendosi ritenere implicitamente disattesi o superati tutti gli altri.ritenuto che il terzo motivo di ricorso sulla legittimità della motivazione "per relationem" della sentenza di condanna per violazione di legge, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.

è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; che, invero, la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:

1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;

2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;

3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione; che il corretto svolgimento del procedimento indicato non è posto in dubbio nel motivo di ricorso proposto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMa simo Perrotti Lucia Aielli - LIL-k Litrjg_