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Ordinanza — n. 12153/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper factual reconstruction and procedural prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12153/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued against the lower court's reasoning and claimed the crime was prescribed, but the court found the first ground improper for a cassation review as it sought a factual reconstruction reserved for the trial judge. The second ground regarding prescription was rejected because the appeal's inadmissibility precluded examining facts arising after the contested judgment. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits of the substantive claims.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The cassation court cannot reconstruct facts or review factual evaluations reserved to the trial judge, and the inadmissibility of an appeal precludes the examination of subsequent prescription.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual reconstruction powers prescription of crime timing judicial review limits procedural exhaustion requirements procedure di ricorso censura formulata in modo carente esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 160 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATERA RICCARDO nato a ANDRIA il 03/10/1961 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Riccardo Matera, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); osservato che il secondo motivo di che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla data del dispositivo della sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Massi , Perrotti Lucia Aielli r ku-t ,04/ Alt t', (t i4f (A-Go