Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12152/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12152/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the lower court's failure to reclassify the offense from 'handling' to 'negligent purchase,' arguing the reasoning was flawed. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already presented and dismissed at the appellate level without offering new, specific analysis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance, failing to provide a specific, reasoned critique of the judgment's motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of prior arguments failure to critique motivation procedural dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMINO ILARIO nato a CATANZARO il 02/01/1988 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ilario Cimino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della mancata riqualificazione del fatto dal delitto di ricettazione nel meno grave reato di incauto acquisto, è inammissibile, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (v. pag. 3 della sentenza impugnata).

Tali doglianze devono, pertanto, ritenersi non specifiche ma meramente apparenti, poiché non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre, senza un effettivo confronto con la motivazione resa, questioni già esaminate e superate rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d