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Ordinanza — n. 12151/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12151/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12151/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE BRUNO nato a LOCRI il 29/09/1980 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bruno Carbone; rilevato che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato all'imputato nell'ipotesi di reato di furto aggravato, con conseguente mancata rideterminazione della pena, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che deve a tale riguardo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non risultassero credibili le dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato in ordine alla propria condotta di furto del ciclomotore, essendo state rese in maniera del tutto generica e soltanto all'esito della conclusione delle indagini preliminari, risultando quindi espressive di una precisa, seppur legittima, strategia difensiva (si veda pagina 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12151/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non risultassero credibili le dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato in ordine alla propria condotta di furto del ciclomotore, essendo state rese in maniera del tutto generica e soltanto all'esito della conclusione delle indagini preliminari, risultando quindi espressive di una precisa, seppur legittima, strategia difensiva (si veda pagina 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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confessione falsa dichiarazione della parte difesa penale diritto di non autoincriminarsi partecipazione al reato denuncia spontanea
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE BRUNO nato a LOCRI il 29/09/1980 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bruno Carbone; rilevato che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato all'imputato nell'ipotesi di reato di furto aggravato, con conseguente mancata rideterminazione della pena, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che deve a tale riguardo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non risultassero credibili le dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato in ordine alla propria condotta di furto del ciclomotore, essendo state rese in maniera del tutto generica e soltanto all'esito della conclusione delle indagini preliminari, risultando quindi espressive di una precisa, seppur legittima, strategia difensiva (si veda pagina 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M