Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12149/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments lacking specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12149/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing a specific legal critique. The appellant argued for a new review of surveillance footage and the application of statutory exclusions and mitigating circumstances, but the court found these points lacked the necessary argumentative depth required for cassation. Consequently, the court upheld the lower court's decision, emphasizing that factual evaluation and the application of specific legal provisions are reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat the grounds of complaint raised in the appeal without offering a specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal repetitive arguments lack of specific critique factual evaluation powers statutory exclusions of liability revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 114 cod. pen.
ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 114 cod. pen
ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOCI DANIELA natqa CATANZARO il 24/03/1978 I avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniela Voci; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse della ricorrente, articolato in diverse doglianze con le quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina impropria ed in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che deve a tal riguardo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); considerato, in particolare, che le censure aventi ad oggetto la mancata rinnovazione istruttoria, mediante nuova visione dei filmati di videosorveglianza acquisiti agli atti del giudizio, con conseguente inutilizzabilità degli stessi ai fini di prova della identificazione della ricorrente quale effettivo autore della condotta contestata, appaiono dirette ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine da 3 a 5, paragrafo 1, della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);che manifestamente infondate risultano altresì le doglianze relative alla mancata applicazione della causa di esclusione della- punibilità di cui all'art: 131- bis cod. pen. ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., la cui applicabilità nel caso di specie risulta esclusa ex lege, come correttamente rilevato dalla Corte di merito (si veda pagina 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M