Cassation appeal dismissed for lack of specificity; generic arguments rejected regarding defense rights and factual correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violations of defense rights and lack of factual correlation, but the court found these grounds lacked specificity. The court rejected the appeal because the arguments merely reproduced generic criticisms already properly addressed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 521 cod. proc. pen.; An appeal lacking specific factual or legal grounds is inadmissible as it fails to demonstrate a distinct error requiring cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CITINO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 08/02/1978 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Citino Giuseppe; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono l'inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen. per mancata correlazione fra la contestazione e la sentenza nonché la violazione del diritto di difesa, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di generici profili di censura puntualmente vagliati e disattesi dai giudici di appello con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla mera riqualificazione in termini di artificio e raggiro costitutivo della truffa delle pressioni paventate alla vittima dall'imputato e sulla corretta ricostruzione dei fatti alla luce delle prove raccolte e, in particolare, delle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, anche in considerazione della totale inerzia dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Coscioni Lucia Aielli ) rsvu • Al.