Italian Supreme Court dismisses appeal on counterfeit goods conviction, rejecting claims of missing evidence and legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for counterfeit goods and receipt. The appellant argued that crucial evidence regarding brand stamps was missing and that the legal characterization of the crimes violated established case law. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly evaluated expert findings and applied the principle that generic mitigating circumstances do not require consideration of every single argument presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.; The failure to acquire a specific piece of evidence is admissible in a legittimità appeal only if it is decisive, capable of determining a completely different decision, rather than merely leading to a different evaluation of already acquired evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGANO NATALE nato a MESSINA il 17/09/1981 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Natale Rigano e la memoria riepilogativa trasmessa in data 20 gennaio u.s.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, con particolare riferimento alla mancata acquisizione agli atti del giudizio di timbri nella disponibilità dell'imputato asseritamente idonei a riprodurre i marchi oggetto della contraffazione ed al rigetto della richiesta di procedere ad un accertamento peritale sulla merce in sequestro, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui «la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., soltanto quando si tratta di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre - confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione - solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale» (Sez. 6, n. 37173 del 11/06/2008, Ianniello, Rv. 241009 - 01); che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo correttamente rilevato come le richieste probatorie avanzate dalla difesa risultassero del tutto irrilevanti a fronte degli accertamenti espletati sui prodotti sequestrati all'imputato da parte di soggetti esperti, delegati dalle società titolari dei marchi in questione, oltre che dal metodo di riproduzione dei marchi contraffatti sui diversi capi di abbigliamento, certamente non riferibile alla semplice apposizione di timbri da parte del prevenuto (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, con particolare riguardo alla esclusione dell'ipotesi del falso grossolano, perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che deve infatti osservarsi come tale doglianza risulti fondata su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda in particolare pagina 5 della impugnata sentenza), che si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte ivi richiamato (cfr. ex plurimis, Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019,Wang, Rv. 276326 - 01;
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814 - 01); che la Corte di merito, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto e, quindi, incensurabile in questa sede, ha congruamente evidenziato le ragioni per cui i beni nella disponibilità dell'imputato sono risultati contraffatti e come, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, fosse configurabile anche il reato di ricettazione in ragione della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita dei prodotti detenuti per la vendita; considerato che parimenti infondata risulta l'ulteriore doglianza contenuta nel medesimo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dovendo al riguardo farsi applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che nella specie l'onere argomentativo della Corte di merito risulta adeguatamente assolto attraverso il puntuale riferimento alla congruità della valutazione effettuata dal primo giudice, avuto riguardo all'elevato numero di prodotti contraffatti ed alla reiterazione della condotta, con le medesime modalità, nell'arco di due anni consecutivi (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.M