Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of first-time querela defect argument in criminal liability case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to address a lack of valid complaint (querela) for the crime of misappropriation, but this issue was not raised in the appellate stage. The court ruled that such procedural defects must be contested at the first instance and cannot be introduced for the first time in a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; The defect of lack of a valid criminal complaint must be raised at the appellate stage and cannot be introduced for the first time in a cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI MARCO nato a FOGGIA il 03/08/1976 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Lombardi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di appropriazione indebita, lamentando il difetto di querela, per la irritualità della stessa, non è consentito in sede di legittimità, giacché la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, invero, con i motivi di appello il ricorrente ha incentrato le proprie censure sulla sussistenza degli elementi integrativi del reato contestato ma non ha provveduto a denunciare specificamente la nullità della querela per difetto di legittimazione del querelante, oggetto dell'odierna doglianza; considerato che a tale riguardo deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui la questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568 - 01;
Sez. 2, n. 1311 del 07/12/2023, Amoroso, n.m.); ritenuto che anche il secondo motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in considerazione della gravità della condotta, dell'intensità del dolo, nonchè del rilevante valore del bene sottratto (si veda pagina 4 della sentenza impugnata), in perfetta conformità con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo -sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01);- ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P P.Q.M