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Ordinanza — n. 12144/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific criticism and excessive sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12144/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay costs. The appellants argued the lower court failed to apply statutory exclusion grounds and imposed excessive penalties. The court rejected these claims, stating that the first argument merely repeated appellate criticisms without substantive critique, while the second fell within the trial judge's discretionary sentencing power.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation must contain specific and arguable criticism of the lower court's reasoning; general reiteration of points already rejected at the appellate level is insufficient, and sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances remains within the trial judge's authority.

Parole chiave

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lack of specific criticism excessive sentencing discretion exclusion of punishability general mitigating circumstances appellate review standards attenuazione della pena aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO DOMENICO MARIOO Enato a FOGGIA il 19/01/2000 ROLLO GIOVANNI nato a FOGGIA il 18/08/1987 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto, con un unico atto, nell'interesse di entrambi i ricorrenti Giovanni Rollo e Domenico Mario Russo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non potessero ritenersi sussistenti i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in considerazione delle condizioni altamente sospette del rinvenimento di strumenti di effrazione nella disponibilità degli imputati, nonché della personalità di questi ultimi, come desumibile dai precedenti penali da cui gli stessi risultano gravati (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); ritenuto che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la ésercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che, inoltre, deve ribadirsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che nella specie il mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche risulta legittimamente motivato dal giudice del gravame con iS/,l'assenza di elementi o circostanze positivamente valutabili in favore degli imputati (si veda ancora pagina 4 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente assimo Perrotti Lucia Aielli MiCCID itkie