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Ordinanza — n. 12143/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for robbery, citing preclusion and discretionary sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12143/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals by Indelicato and Polizzi inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued against the factual motivation and the appellate court's balancing of circumstances regarding the robbery charge. The court rejected these claims because cassation review is precluded from re-evaluating evidence or second-guessing the discretionary sentencing balance unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate probative findings or substitute its own assessment for the lower court's discretionary judgment on sentencing balances, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion cassation discretionary sentencing balancing circumstances robbery conviction inadmissible appeal motivi di cassazione revisione in materia penale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: INDELICATO FRANCESCO SALVATORE nato a CATANIA il 22/08/1970 IPOLIZZI ANTONINO pato a CATANIA il 31/12/1965 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nei rispettivi interessi di Francesco Salvatore Indelicato e Antonino Polizzi; considerato che, sebbene i ricorrenti abbiano depositato due distinti atti di ricorso, i profili di censura proposti risultano comuni ad entrambi e ne consentono pertanto la trattazione congiunta con le medesime argomentazioni; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti dai ricorrenti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata la fattispecie di reato contestata agli imputati); considerato che il secondo motivo comune ai due ricorsi, con cui si deduce l'illegittimità del diverso giudizio di comparazione fra opposte circostanze stabilito dai giudici di appello, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che sono, pertanto, incensurabili le conclusioni ragionate e argomentate della Corte di merito che, in accoglimento del gravame proposto dalla parte pubblica e facendo buon governo dei poteri attribuiti alla propria cognizione, ha ritenuto di modificare il giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza, in considerazione del complessivo disvalore del fatto e della presenza di precedentipenali, anche specifici, a carico degli imputati (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Massimo Perrotti Lucia Aielli s(Lti212A