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Ordinanza — n. 12141/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as sentencing discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code is sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12141/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the sentencing discretion exercised by the lower court was legally sound. The appellant argued for a violation of law regarding the punitive treatment, but the court found the appeal manifestly unfounded. The decision rests on the principle that general expressions like 'congruous penalty' suffice for motivation unless the sentence is exceptionally high.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court's discretion in sentencing is broad, requiring only general expressions of congruity and equity unless the penalty is significantly above the average, in which case a detailed rationale is mandatory.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code articles judicial motivation punitive treatment inadmissible appeal diritto di esporre l'opera attività e prodotti considerati abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO GAETANO nato a BARI il 25/08/1996 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Catalano Gaetano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, peraltro già ridotta nel caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media (si vedano pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M