Italian Court dismisses appeals on recidivism and leniency grounds citing statutory procedural bars and substantive legal principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for the exclusion of recidivism and recognition of leniency based on the low value of the stolen vehicle. The court rejected these claims because the law prohibits raising recidivism issues in this stage and the lower court correctly applied principles regarding the subsidiary nature of vehicle value in recidivism cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 648, comma 4 cod. pen.: Recidivism cannot be raised in a legality appeal; leniency for low-value theft requires specific assessment of criminal inclination and profit, not just vehicle value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORIO FRANCESCO nato a CATANIA il 04/06/1978 ARDITO NUCCIO, nato a CATANIA il 26/04/1970 LO GIUDICE ANGELO DARIO nato a CATANIA il 25/08/1985 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti, con atti distinti ma assolutamente sovrapponibili, nei rispettivi interessi di Francesco Cono, Angelo Dario Lo Giudice e Nuccio Ardito; considerato che, sebbene i ricorrenti abbiano depositato tre distinti atti di ricorso, gli stessi risultano perfettamente sovrapponibili e ne consentono pertanto la trattazione congiunta con le medesime argomentazioni; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; considerato, a tale riguardo, che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01); che, pertanto, sono incensurabili le specifiche valutazioni offerte al riguardo dai giudici di appello (si vedano le pagine 4 e 5), dovendosi rilevare come le doglianze difensive proposte con il motivo in esame non risultino scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; ritenuto che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., per la particolare tenuità del valore patrimoniale della vettura oggetto di ricettazione, in presenza di una motivazione esente dai vizi dedotti, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui «in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente» (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01);considerato che la Corte territoriale, in conformità con il principio appena richiamato, ha- correttamente valorizzato la complessiva- gravità del fatto, rilevando come le condotte contestate agli imputati si inserissero in un più ampio progetto criminale che avrebbe dovuto culminare nella rapina ai danni di una banca (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.Q.M