Cassation court dismisses appeal regarding criminal liability for attempted extortion and voluntary withdrawal claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the requested re-evaluation of evidence exceeds the scope of a criminal cassation review. The appellant argued that the lower court failed to properly assess the victim's statements and recognized voluntary withdrawal, but the court found these arguments lacked specific procedural violations. Consequently, the appeal was rejected as it sought a factual reassessment rather than correcting legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court for criminal cases are limited to reviewing legal errors and specific procedural violations, not allowing a general re-evaluation of factual evidence or the credibility of witness testimonies.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIANI ANNACHIARA nato a ORTONA il 08/01/1994 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ' U.IV¦ 3`r\I\RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sebastiani Annachiara; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di tentata estorsione contestato e alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di recesso attivo o, quanto meno, della desistenza volontaria, lamentando altresì l'omessa risposta agli specifici motivi di gravame con cui si denunziava l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, confortate dalle ulteriori prove desumibili dalle dichiarazioni dei testi, sull'inverosimiglianza della versione dei fatti resa dal compagno dell'imputata nonché sul contenuto inequivocabile della condotta della ricorrente, rispetto alla quale mancano i presupposti per il riconoscimento delle invocate ipotesi recesso attivo e desistenza volontaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.