Italian Court dismisses appeal against criminal sentence, upholding judicial discretion in sentencing and general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cappuccio Giovanni inadmissible, rejecting both claims regarding sentencing discretion and the denial of general mitigating circumstances. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation, but the court found these grounds infounded based on established jurisprudence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State Treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that sentencing falls within the trial judge's discretion and requires detailed reasoning only when the penalty is significantly above the average, while the denial of general mitigating circumstances need only a congruent reference to decisive negative elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPUCCIO GIOVANNI nato a MARANO DI NAPOLI il 09/03/1964 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cappuccio Giovanni; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 7); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 7 sulla gravità dei fatti e la pericolosità sociale dimostrata dall'imputato nonché sull'irrilevanza dell'interrogatorio reso da quest'ultimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.M