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Ordinanza — n. 12130/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic arguments lack specificity regarding criminal liability and exclusion grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12130/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because all three grounds were merely repetitive of arguments already rejected by the lower courts. The appellant failed to provide specific criticism regarding the proven ability of counterfeit signs to deceive or the lack of justification for possession. Consequently, the court upheld the conviction for crimes under Articles 474 and 648 of the Penal Code and ordered the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 474, 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible when grounds are merely repetitive of arguments already rejected by the lower courts without specific criticism or new legal analysis.

Parole chiave

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criminal liability inadmissible appeal repetitive arguments lack of specificity procedural costs counterfeit signs exclusion of punishment garanzia per i difetti della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEPE FRANCESCO nato a NAPOLI il 11/07/1980 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sepe Francesco; considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. contestati nonché la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, con i quali il ricorrente non si confronta criticamente (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla comprovata idoneità dei segni contraffatti ad ingannare un acquirente di media accortezza e sull'assenza di giustificazioni sul possesso dei beni da parte dell'imputato nonché pagg. 6 e 7 sulle plurime condanne per illeciti omogenei a quelli oggetto di contestazione che escludono il presupposto dell'occasionalità della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M