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Ordinanza — n. 12129/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive and generic grounds already addressed in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12129/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's arguments were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal and lacked specific legal substance. Consequently, the lower court's decision regarding the penalty quantification and other issues stood unchallenged.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals that merely reiterate grounds already examined and decided upon in the second instance, or that are excessively generic without new specific arguments, must be declared inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds generic arguments second instance review procedural dismissal allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione argomentazione nel merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINELLI ALESSANDRO nato a CHIETI il 29/04/1989 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mancinelli Alessandro; rilevato che i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di quanto già eccepito in appello e su cui la Corte di appello ha congruamente motivato: si vedano, in particolare, pag.4 sui primi tre motivi di ricorso e pag. 5 sulla quantificazione della pena; considerato inoltre che i motivi 1 e 3 sono inammissibili anche alla luce della loro estrema genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del(,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MIl Consigliere