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Ordinanza — n. 12126/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding sentencing discretion and generic mitigating circumstances under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12126/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Gallidoro and Accetta inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for recognition of generic mitigating circumstances and challenged the specific sentence length. The court ruled that judges need only provide a congruent reference to negative elements or the absence of positive ones, and that general phrases like 'congruous penalty' suffice unless the sentence is exceptionally high.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court need not consider all favorable or unfavorable elements but requires a congruent reference to decisive negative factors or the absence of positive ones; general expressions of sentencing discretion are sufficient unless the penalty is exceptionally high.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Sentencing Discretion Generic Mitigating Circumstances Judicial Motivation Court of Cassation Penal Code Provisions Inadmissible Appeals infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALLIDORO DANIELE nato a PALERMO il 12/11/1982 ACCETTA MELCHIORRE nato a PALERMO il 21/09/1979 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Gallidoro Daniele e di Accetta Melchiorre; considerato che entrambi i ricorsi, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 2); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, peraltro già ridotta nel caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda pag. 2); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Coscioni ,Lucia Aielli