Cassation court dismisses appeal against second-instance criminal judgment for lack of new evidence and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the second-instance judgment lacked sufficient evidence or motivation. The appellant argued for renewed investigation to prove the subjective element of money laundering, but the court found these arguments merely repetitive of issues already resolved by the lower courts. Consequently, the decision was upheld based on the principle that appellate proceedings should not routinely restart investigations unless absolutely necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of issues already decided by the lower courts, and the request for renewed investigation is rejected as exceptional given the presumption of completeness of the first-instance record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO VINCENZO nato a VELLETRI il 21/12/1976 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gallo Vincenzo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nonché l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulle prove testimoniali e documentali della riconducibilità all'imputato del delitto contestato e sull'inverosimiglianza e imprecisione delle dichiarazioni rese dallo stesso sulla provenienza del veicolo); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini dell'accertamento della responsabilità, è altresì meramente riproduttivo di doglianze già valutate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte, nel condividere la decisione sul punto già adottata dal Tribunale, ha sottolineato il carattere dilatorio della richiesta di rinnovazione alla luce delle risultanze in atti); che, peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M