Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to link arguments to the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and a failure to correlate the appellant's arguments with the lower court's reasoning. The appellant alleged violations of procedural law and defects in motivation but provided only generic complaints without identifying specific overlooked points. The court ruled that such vague assertions do not satisfy the legal requirement for specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, which requires a clear correlation between the reasons cited in the decision and those advanced in the appeal, rather than generic allegations of negligence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA LILLO nato a PATRICA il 30/04/1962 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lillo Barletta; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi, risulta carente dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione; che, invero, la doglianza prospettata evoca genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali profili di censura avanzati con i motivi d'appello risulterebbero effettivamente trascurati dalla Corte territoriale; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M