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Ordinanza — n. 12122/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for generic lack of motivation and procedural violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12122/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding sentencing discretion and procedural violations. The appellant argued for specific reasoning on mitigating circumstances and alleged a breach of Article 526 of the Code of Criminal Procedure, but the court found these arguments generic and unsupported by specific facts. The decision rests on the principle that judges need only provide a congruent reference to negative elements when denying mitigating factors, without detailing every consideration.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 526, 581 c.p.p.: The appellate court's sentencing discretion is valid if it uses standard expressions like 'congruous penalty' and provides a sufficient reference to decisive negative elements, while generic appeals lacking specific factual grounds are inadmissible.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion lack of motivation appeal mitigating circumstances denial procedural violation admissibility generic appeal rejection favoreggiamento licenziamento per furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 526 cod. proc. pen.
2); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 526 cod. proc. pen
2); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: VURRO SAVINO nato a ROMA il 29/09/1968 avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vurro Savino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda pag. 2 ove la Corte ha sottolineato comunque la gravità del fatto considerato il valore economico del bene sottratto e le modalità con cui è stato alienato); che, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 2); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M