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Ordinanza — n. 12121/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reiterating lower court arguments without new specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12121/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated the arguments already presented and rejected at the appellate level. The appellant failed to provide specific new legal reasons or factual elements to counter the appellate court's detailed reasoning on criminal responsibility and charge qualification. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 and 591 c.p.p.; An appeal must contain specific arguments contrasting with the lower court's reasoning; mere repetition of prior censure without new specific grounds renders it inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity reiterative arguments criminal responsibility procedural costs motivi di cassazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002
Letto il ricorso di Kuqi Ervis; rilevato che i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di quanto già eccepito in appello: infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud.
Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013
221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud.
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUQI ERVIS ALIAS VISI nato il 22/02/1987 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Kuqi Ervis; rilevato che i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di quanto già eccepito in appello: infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584 considerato che la Corte di appello ha risposto a tutte le censure già proposte con la motivazione contenuta a pag.10 quanto al riconoscimento del ricorrente quale responsabile dei reati a lui ascritti, a pag. 11 per quanto riguarda il reato di cui al capo i29), alle pagg. 11 e 12 per quanto riguarda la richiesta riqualificazione del reato contestato al capo 28) in furto aggravato, ed a pag. 12 per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M