Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for counterfeit goods due to lack of leniency and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's criminal sentence against the defendant. The appellant argued for exclusion of punishability due to minor offense status and requested generic mitigating circumstances, but the court found no legal basis for these claims. The decision rests on the established principle that judges need only reference negative elements when denying mitigation and that sentencing discretion is broad unless the penalty is exceptionally high.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; While judges must motivate denials of leniency by referencing decisive negative elements, they are not required to consider all favorable facts, and sentencing discretion allows broad expressions like 'congruous penalty' without detailed reasoning unless the sentence is significantly above the average.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAVE ABDOULYE nato il 20/12/1971 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ndiave Abdoulye; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha motivatamente escluso la non punibilità del fatto per assenza del presupposto applicativo della particolare tenuità dell'offesa (si veda, in proposito, pag. 4 sul numero elevato di magliette contraffatte e sul conseguente danno che sarebbe derivato alla fede pubblica dalla vendita delle stesse); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è altresì manifestamente infondato poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:
«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, peraltro già ridotta nel caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M