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Ordinanza — n. 12119/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of motivation without specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12119/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court lacked motivation and violated law regarding sentencing comparisons, but the court found these grounds generic and lacking specific elements. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirements of the Criminal Procedure Code, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate court from identifying the specific reliefs raised.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of motivation specificity requirement criminal procedure code inadmissible appeal appellate review sentencing comparison motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI CARMINE nato a NAPOLI il 19/05/1979 t avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Di Napoli; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali cui si contesta l'illogicità e mancanza della motivazione e la violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze ed al complessivo trattamento sanzionatorio, sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che la Corte di merito ha puntualmente assolto l'onere motivazionale alle pagine da 3 e 4 della sentenza impugnata, rilevando come dovessero condividersi le argomentazioni offerte del primo giudice con riguardo al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, nonchè in relazione al trattamento sanzionatorio, in considerazione della complessiva valutazione delle condotte violente poste in essere dall'imputato e del suo comportamento successivo alla commissione del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M- q f¦rl - 44 ( GLzo