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Ordinanza — n. 12117/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic lack of motivation failing to meet statutory requirements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12117/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was generic and lacked the specific elements required by law. The appellant argued the lower court's decision was unmotivated, but the court found the complaint failed to identify the specific defects in the reasoning. Consequently, the appeal could not be examined as it did not allow the appellate judge to exercise its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; A criminal appeal based solely on a generic defect of motivation is inadmissible if it fails to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate court from identifying the grounds for its review.

Parole chiave

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generic lack of motivation inadmissible appeal Art. 581 c.p.p. specific elements required supervisory role of court comunicazione fiscale computo del reddito complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Letto il ricorso di Coppola Giovanni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 08/02/1980 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Coppola Giovanni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Coscioni Lucia Aielli QLQ A.A.C,Ùk